ART.2 (Trasmissione telematica dei corrispettivi)
A decorrere dal 1° gennaio 2020 i soggetti che effettuano le operazioni di cui all’articolo 22 del Presidente della Repubblica, devono memorizzare elettronicamente e trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate i dati relativi ai corrispettivi giornalieri.
La trasmissione avviene tramite memorizzazione elettronica e trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri.
In riferimento al 2019, tale forma di certificazione è attuabile su base:
- volontaria, previo esercizio della relativa opzione entro il 31 dicembre 2018;
- obbligatoria, dal 1° luglio 2019, per i soggetti con un volume d’affari superiore a 400.000 euro e, poi, dal 1° gennaio 2020, per tutti coloro che effettuano le operazioni di cui all’articolo 22 del decreto IVA (cfr. l’articolo 2, comma 1, del d.lgs. n. 127 del 2015);
La memorizzazione e la trasmissione dei dati sostituisce l’obbligo della registrazione su registro dei corrispettivi, pertanto viene eliminato, così come il libretto fiscale.
Con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze possono essere previsti specifici esoneri dagli adempimenti di cui al presente comma in ragione della tipologia di attività esercitata.
Le operazioni effettuate nelle zone individuate, possono essere documentate, in deroga al comma 1 mediante il rilascio della ricevuta fiscale o dello scontrino fiscale ,con l’osservanza delle relative discipline.
Ai soggetti che effettuano la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica, si applicano in caso di mancata memorizzazione o di omissione della trasmissione, ovvero nel caso di memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri, le sanzioni previste dagli articoli 6, coma 3, e 12, comma 2 del decreto 18 dicembre 1887, n.471 (mancata emissione scontrini).
I soggetti tenuti all’invio dei dati al sistema tessera sanitaria, ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei rediti precompilata, possono adempiere all’obbligo di cui al comma 1 (trasmissione telematica) mediante la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati, relativi a tutti i corrispettivi giornalieri al Sistema tessera sanitaria, questo deve essere giornaliero.
Negli anni 2019 e 2020 per l’acquisto e l’adattamento degli strumenti per la memorizzazione e la trasmissione , è concesso un contributo complessivamente pari al 50 per cento della spesa sostenuta, per un massimo di 250 euro in caso di acquisto e di euro 50 in caso di adattamento, per ogni strumento.
Al medesimo soggetto è concesso il contributo sotto forma di credito di imposta di pari importo da utilizzare in compensazione.
Per il credito di imposta di cui al presente comma, il suo utilizzo è consentito a decorrere dalla prima liquidazione periodica dell’IVA successiva al mese in cui è stato registrata la fattura relativa all’acquisto o all’adattamento degli strumenti, ed è stato pagato, con modalità tracciabile, il relativo corrispettivo.
L’Agenzia definirà le modalità attuative, comprese le modalità per usufruire del credito d’imposta, il regime dei controllo nonché ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell’agevolazione e per il rispetto del limite di spesa previsto. Il limite di spesa previsto è pari a euro 36,3 milioni per l’anno 2019 e pari a euro 195,5 milioni per l’anno 2020